Statuto
Statuto
dell’Organizzazione di Volontariato UOMO MONDO
(esenzione da imposta di bollo e
registro ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 117/2017e D.lgs. 105/20185/2018)
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.
Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
“Associazione Uomo Mondo Organizzazione di Volontariato” (di seguito
Associazione Uomo Mondo), che assume la forma giuridica di associazione non
riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in Via Grave di Papadopoli, 35 nel Comune di
Treviso.
Il trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato Associazione Uomo
Mondo è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della
legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di
esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più
particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di
interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o
principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di:
- sostegno a persone e famiglie in difficoltà;
- sostegno a Paesi in via di sviluppo, anche in
collaborazione con altre organizzazioni omologhe italiane e dei Paesi
interessati;
- promozione dell’accoglienza e dell’integrazione
delle diversità nel senso più ampio, per contribuire alla costruzione di una società
aperta e solidale;
- sviluppo della coscienza civica delle persone e
delle famiglie.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente
in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei
volontari associati sono:
·
Attività previste al punto “a” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: interventi
e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n.112, e successive modificazioni.
Ciò attraverso:
-
accompagnamento in un percorso di economia domestica;
-
accompagnamento presso gli enti preposti per la ricerca di lavoro o
svolgimento di pratiche burocratiche.
·
Attività previste al punto “u” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo.
Ciò attraverso:
-
consegna diretta a singoli e/o famiglie di borse alimentari;
-
contributi economici/prestiti per il pagamento di utenze;
-
organizzazione di mercatini per la raccolta fondi per adozioni a distanza,
aiuto a piccole iniziative lavorative locali, sistemazione di alloggi “fatiscenti”,
ecc.; invio vestiario, materiale scolastico, sanitario o altro, secondo le esigenze che vengono
comunicate dalle associazioni, anche
di altri paesi, con le quali collaboriamo.
·
Attività previste al punto “v” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non
armata.
Ciò attraverso:
-
promozione e organizzazione di incontri con esperti per favorire la
diffusione della cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata;
-
organizzazione di manifestazioni culinarie o momenti di festa tra persone
di diverse etnie, religioni, culture per una conoscenza reciproca che faciliti
la convivenza e la riconciliazione tra popoli diversi, anche in territori fuori da quello nazionale, in collaborazione con associazioni di quei luoghi (es. paesi ex
Yugoslavia, Palestina, Israele, ecc.).
·
Attività previste al punto “w” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: promozione e tutela dei diritti
umani, civili, sociali e politici.
Ciò attraverso la promozione e l’organizzazione di scuole di formazione
politica in particolare rivolte ai giovani
·
Attività previste al punto “d” del primo comma dell’art. 5 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: educazione, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa.
Ciò attraverso:
-
la promozione e l’organizzazione di momenti di incontro residenziali dove
far sperimentare un uso corretto dei social, la gestione dei conflitti, la
riconciliazione e il servizio alla collettività sviluppando il principio di
“cittadinanza attiva”;
-
l’organizzazione di eventi pubblici, volti alla conoscenza e diffusione dell’
“Economia di Comunione” e del progetto formativo che fonda le sue radici nella
“cultura del dare”.
·
Attività previste al punto “i” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: organizzazione e gestione di
attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
Ciò attraverso:
-
l’organizzazione di seminari, convegni ed anche incontri residenziali al
fine di promuovere la coscienza di una vita sobria, animata da un’etica sociale
e attenta alla tutela dell’ambiente.
·
Attività previste al punto “l” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;
Ciò attraverso:
-
la promozione e l’organizzazione di momenti di accompagnamento scolastico a
ragazzi in difficoltà, ma anche
momenti di formazione rivolti in particolare a donne extracomunitarie per
l’apprendimento della lingua e l’inserimento nella collettività.
·
Attività previste al punto “k” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: organizzazione e gestione di
attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
Ciò attraverso:
-
Promozione ed organizzazione di uno o più viaggi nel corso dell’anno a
Betlemme e in altri paesi dove siano attivi progetti di collaborazione con
associazioni locali, per soci e non, allo scopo di mantenere un collegamento
costante con le comunità del posto e allargare la conoscenza del progetto finalizzato al sostegno di artigiani locali e delle
loro famiglie, al superamento delle divisioni generate da lunghi conflitti
interni o tra paesi limitrofi.
·
Attività previste al punto “e” del primo comma dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: Interventi
e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta delle risorse naturali;
Ciò attraverso:
-
pulizia di parchi o aree degradate;
-
incontri per sensibilizzare le persone alla tutela dell’ambiente attraverso
diversi stili di vita.
Per l’attività di interesse generale prestata
l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6
del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da
parte del Consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di
raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza
con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone
fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di
solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni
caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se
successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del
minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo
di Amministrazione,
su domanda dell’interessato
secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale e ratificata dalla
Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata
all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione
all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante
associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’assemblea, in occasione della successiva
convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato,
fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e
non rivalutabile
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
·
eleggere gli
organi sociali e di essere eletti negli stessi;
·
essere informati
sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
·
esaminare i libri
sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
·
votare in
Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in
regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
·
prendere atto
dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
economico – finanziario;
·
denunziare i
fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo
settore;
Gli
associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
·
rispettare il
presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
·
versare, se
prevista, la quota associativa secondo l’importo le modalità
di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di
amministrazione.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività
verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La
qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante
comunicazione scritta all’Organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri
stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è
deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria
entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono
organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione
Ai componenti degli organi sociali non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione,
iscritti al Libro degli associati e in regola con il versamento della quota
sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce
all’avviso di convocazione. Ciascun associato
può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente
dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a
presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario,
l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax,
e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e
mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno
un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene
necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le
persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede
dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’straordinaria quella convocata per la
modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti
gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei
presenti.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea
straordinaria:
- modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, nonchè lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione e
opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da un numero di
5 componenti, eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate, per la
durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3
mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte
a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al
conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del
codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge
di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’organizzazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- nomina il Vice Presidente
- stabilisce l’eventuale quota associativa
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- delibera in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri
è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi
se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’organizzazione è il presidente
dell’Organo di amministrazione
ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo
di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il Presidente, rappresenta legalmente l’organizzazione
e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di
amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il
Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e dell’organo
di amministrazione
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo
di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle
sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato
nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in
qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,
può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
ART. 18
(Organo di
Revisione legale dei conti)
E’
nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un
revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19
(Libri
sociali)
L’organizzazione
ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di
amministrazione
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi
sociali, tenuti a cura dell’organo a cui
si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo
di amministrazione.
Tutti gli
associati, in regola con il versamento della quota associativa qualora
prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede
legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata
all’organo competente alla tenuta del libro stesso.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le
risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni
registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili
possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i
beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati
nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può
essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e
obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché
l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità
previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il
bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio
di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e
delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e
corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il
bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato
dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del
terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs.
117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le
convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di
amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono
stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia
di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di
personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I
rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati
dalla legge e da apposito regolamento
adottato dall’organizzazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli
associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato
sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i
terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul
fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e
solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto..
ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i
danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della
organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di
scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio
residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma transitoria)
Tutti
gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano
applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D.
Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo
articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di
onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni
fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella
denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo
dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Segretario Il Presidente
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Treviso, 15 giugno 2019