Statuto - Uomo Mondo o d v

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Statuto

Statuto  dell’Organizzazione di Volontariato UOMO MONDO
 
(esenzione da imposta di bollo e  registro ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 117/2017e D.lgs. 105/20185/2018)

ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione Uomo Mondo Organizzazione di Volontariato” (di seguito Associazione Uomo Mondo), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in  Via Grave di Papadopoli, 35 nel Comune di Treviso.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato Associazione Uomo Mondo è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di:
- sostegno a persone e famiglie in difficoltà;
- sostegno a Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altre organizzazioni omologhe italiane e dei Paesi interessati;
- promozione dell’accoglienza e dell’integrazione delle diversità nel senso più ampio, per contribuire alla costruzione di una società aperta e solidale;
- sviluppo della coscienza civica delle persone e delle famiglie.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:
·        Attività previste al punto “a” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.
Ciò attraverso:
-       accompagnamento in un percorso di economia domestica;
-       accompagnamento presso gli enti preposti per la ricerca di lavoro o svolgimento di pratiche burocratiche.
·        Attività previste al punto “u” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Ciò attraverso:
-       consegna diretta a singoli e/o famiglie di borse alimentari;
-       contributi economici/prestiti per il pagamento di utenze;
-       organizzazione di mercatini per la raccolta fondi per adozioni a distanza, aiuto a piccole iniziative lavorative locali, sistemazione di alloggi “fatiscenti”, ecc.; invio vestiario, materiale scolastico, sanitario o altro, secondo le esigenze che vengono comunicate dalle associazioni, anche di altri paesi, con le quali collaboriamo.
·         Attività previste al punto “v” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
Ciò attraverso:
-       promozione e organizzazione di incontri con esperti per favorire la diffusione della cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata;
-       organizzazione di manifestazioni culinarie o momenti di festa tra persone di diverse etnie, religioni, culture per una conoscenza reciproca che faciliti la convivenza e la riconciliazione tra popoli diversi, anche in territori fuori da quello nazionale, in collaborazione con associazioni di quei luoghi (es. paesi ex Yugoslavia, Palestina, Israele, ecc.).
·        Attività previste al punto “w” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
Ciò attraverso la promozione e l’organizzazione di scuole di formazione politica in particolare rivolte ai giovani
·        Attività previste al punto “d” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: educazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Ciò attraverso:
-       la promozione e l’organizzazione di momenti di incontro residenziali dove far sperimentare un uso corretto dei social, la gestione dei conflitti, la riconciliazione e il servizio alla collettività sviluppando il principio di “cittadinanza attiva”;
-       l’organizzazione di eventi pubblici, volti alla conoscenza e diffusione dell’ “Economia di Comunione” e del progetto formativo che fonda le sue radici nella “cultura del dare”.
·        Attività previste al punto “i” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Ciò attraverso:
-       l’organizzazione di seminari, convegni ed anche incontri residenziali al fine di promuovere la coscienza di una vita sobria, animata da un’etica sociale e attenta alla tutela dell’ambiente.
·        Attività previste al punto “l” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
Ciò attraverso:
-       la promozione e l’organizzazione di momenti di accompagnamento scolastico a ragazzi in difficoltà, ma anche momenti di formazione rivolti in particolare a donne extracomunitarie per l’apprendimento della lingua e l’inserimento nella collettività.
·         Attività previste al punto “k” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
Ciò attraverso:
-       Promozione ed organizzazione di uno o più viaggi nel corso dell’anno a Betlemme e in altri paesi dove siano attivi progetti di collaborazione con associazioni locali, per soci e non, allo scopo di mantenere un collegamento costante con le comunità del posto e allargare la conoscenza del progetto finalizzato al sostegno di artigiani locali e delle loro famiglie, al superamento delle divisioni generate da lunghi conflitti interni o tra paesi limitrofi.
·       Attività previste al punto “e” del primo comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta delle risorse naturali;
Ciò attraverso:
-       pulizia di parchi o aree degradate;
-       incontri per sensibilizzare le persone alla tutela dell’ambiente attraverso diversi stili di vita.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione,                                                           su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le  finalità perseguite e le attività  di interesse generale e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della  domanda, l’organo  di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
·        eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
·        essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
·        esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
·        votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
·        prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
·        denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
·        rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
·        versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo le modalità                                                                                       di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
  • Assemblea degli     associati
  • Organo di     amministrazione
  • Presidente
  • Organo di controllo
  • Organo di revisione
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate  per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti al Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza    e contenente la data della riunione, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.  E’straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
  • determina le linee     generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio     di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i     componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca,     quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla     responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di     responsabilità nei loro confronti;
  • delibera     sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle     modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale     regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo     scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione     dell'organizzazione;
  • delibera sugli altri     oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla     sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria:
  • modifica     lo statuto dell’organizzazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e il     voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • delibera     la trasformazione, la fusione, la scissione, nonchè lo scioglimento, la     liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di     almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da un numero di 5 componenti, eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
  • amministra     l’organizzazione,
  • attua le     deliberazioni dell’assemblea,
  • nomina il Vice Presidente     
  • stabilisce     l’eventuale quota associativa
  • predispone il     bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone     all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti     dalla legge,
  • predispone tutti gli     elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica     dell’esercizio,
  • delibera in merito a     tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei     libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli     adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti     dalla normativa vigente,
  • disciplina     l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta     le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’organizzazione è il presidente dell’Organo di amministrazione                                                         ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il Presidente, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:
  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul     rispetto  dei  principi     di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo     e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità     civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità     alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli     esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a)     il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione
b)       il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;   
c)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura  dell’organo a cui si riferiscono;
d)    il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa qualora prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente alla tenuta del libro stesso.                                                                                                                                                
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
  • quote     associative;
  • contributi     pubblici e privati;
  • donazioni     e lasciti testamentari;
  • rendite     patrimoniali;
  • attività     di raccolta fondi;
  • rimborsi     da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto..
ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
                  Il Segretario                                                       Il Presidente
                                              
__________________________________                                _________________________________
Treviso, 15 giugno 2019
Associazione UOMO MONDO Onlus Via Grave di Papadopoli, 35 31100 Treviso Cod. Fisc. 94058930267
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